del Prof. Nevio Brunetta 1 Avvocato in Utroque Iure
Di fronte al fenomeno, tutt'altro che trascurabile, dei messaggi subliminali, il nostro Diritto ci offre una risposta, anche se non del tutto esaustiva in quanto le norme che li proibiscono sono di difficile applicazione. Si potrebbe asserire che la latitanza del diritto dipenderebbe da uno o più dei seguenti motivi:
1) i messaggi subliminali non sono sufficientemente conosciuti; 2) i messaggi subliminali possono non essere individuati; 3) i messaggi subliminali se non sono percepiti dai sensi non avrebbero alcuna efficacia.
Dei tre motivi esposti, senza alcun
dubbio il più fallace è il terzo, poiché è assodato che i messaggi
subliminali entrano nella mente della persona anche se i sensi,
vista e udito, nulla percepiscono. Inoltre, se fosse vera
l'obiezione, non avrebbero senso le norme create dal legislatore
che, anche esplicitamente, vietano i messaggi subliminali. Nel
Diritto dello Stato, in ambito radiotelevisivo e dei servizi di
media audiovisivi e di
In ambito pubblicitario, i messaggi subliminali sono parimenti vietati, anche se implicitamente, in base all’art. 1 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale il quale sancisce: la comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla. è evidente, dalla semplice lettura della norma, che gli eventuali messaggi subliminali che la pubblicità dovesse utilizzare, non potrebbero affatto ritenersi conformi ai principî cardini della lealtà, verità e correttezza, poiché il consumatore non sarebbe libero di scegliere il prodotto reclamizzato e commercializzato, ma condizionato dal messaggio subliminale che i sensi non percepiscono a differenza della mente umana. Similmente, anche il codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, implicitamente vieta l'uso di messaggi subliminali pubblicitari, in conformità all'art. 21 del codice che sancisce: è considerata ingannevole quella pubblicità che induce o è idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Per inciso, il codice del consumo, ai sensi dell'articolo 23, vieta anche espressamente i messaggi pubblicitari subliminali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con due decisioni del 31 marzo 1994 n. 1874 e n. 1875, ha definito la pubblicità subliminale una tipologia di comunicazione pubblicitaria rivolta a creare nel consumatore suggestioni a livello di inconscio e dunque vietata.
Per tale ragione, la pubblicità che contiene
messaggi subliminali, essendo definita ingannevole dal codice del
consumo, è soggetta alle sanzioni pecuniarie amministrative che
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può
legittimamente irrogare, anche ai sensi e per gli effetti della legge 14
novembre 1995 n. 481 e della legge 31 luglio 1997 n. 249. In materia
di pubblicità, le sanzioni che l'Autorità può irrogare variano da
euro 5.000 ad euro 500.000, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione. A questa sanzione pecuniaria, potrebbe aggiungersi
anche una
I messaggi subliminali visivi o audio che rendono culto a Satana, non possono, infatti, non essere considerati atti contrari alla pubblica decenza, poiché oggettivamente idonei a provocare quel disgusto e disapprovazione che rende indecorosa ed intollerante la libera convivenza nella società, che viene gravemente minata proprio a causa della ripugnanza e del fastidio che generano gli atti oggetto di censura. Tuttavia, per i messaggi subliminali visivi di tipo satanico, nei casi più gravi, essi potranno essere puniti anche con sanzioni penali, ai sensi dell'art. 14-15 della legge sulla stampa n. 47/48 (pubblicazioni di stampe a contenuto raccapriccianti o impressionante) o semplicemente come illeciti amministrativi, ai sensi del depenalizzato art. 725 del c.p. e quindi con una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 609. Per quanto concerne i messaggi subliminali che istigano all'uso di droga, ritengo invece che trovi applicazione l'art. 82 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 che punisce con gravi sanzioni penali (la pena base, con esclusione degli aumenti di pena previsti se il fatto è commesso nei confronti di minori, è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.032 a euro 5.164) l'istigazione, il proselitismo al consumo di droga. Inoltre, ai sensi dell'art. 84 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, è altresì proibita, in quanto punita con una sanzione pecuniaria amministrativa, sempre che non ricorra la più grave ipotesi di cui al citato art. 82, la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni di stupefacenti.
In questo
caso la sanzione pecuniaria prevista dalla legge va da un minimo di
euro 5.164 ad un massimo di euro 25.822. Invece per quei messaggi
subliminali che istigano o fanno proselitismo di suicidio, oltre ad
essere ritenuti, almeno nei casi meno gravi, atti contrari alla
pubblica
In conclusione, riassumendo sinteticamente, se il contenuto dei messaggi subliminali audio dovesse essere di tipo satanico oppure istigante al suicidio, si applicheranno solo le norme penali sopra esposte, ossia la norma che punisce gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) o addirittura quella che punisce il delitto più grave (art. 580 c.p.) di istigazione o aiuto al suicidio. Se il contenuto dei messaggi subliminali visivi dovesse essere di natura pornografica sarà invece applicabile l'art. 528 del c.p. che punisce gli spettacoli e le pubblicazioni osceni.
Se i messaggi subliminali sono visivi e di tipo satanico, essi potranno essere puniti con sanzioni penali, nei casi più gravi, ai sensi dell'art. 14-15 della legge sulla stampa n.47/48 (pubblicazioni di stampe a contenuto raccapricciante o impressionante), oppure come atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'art. 726 c.p. o semplicemente, nei casi meno gravi, con sanzioni amministrative pecuniarie in base al depenalizzato art. 725 c.p. che punisce gli scritti, i disegni e gli oggetti figurati contrari alla pubblica decenza se esposti alla pubblica vista o offerti in vendita o distribuiti in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sono pure vietati e puniti in via pecuniaria amministrativa o con sanzioni penali, quei messaggi subliminali (audio o visivi) che fanno pubblicità di droghe (art. 84 d.p.r. 309/89) o istigano all'uso delle stesse. (art. 82 d.p.r. 309/90).
Tuttavia, se il messaggio subliminale è contenuto in una comunicazione commerciale trasmessa a mezzo dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà legittimamente infliggere all’emittente una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.164 a euro 51.646 in conformità alle norme dei cui al decreto legislativo n. 44/2010. Se i messaggi subliminali visivi o audio sono di tipo pubblicitario, ma non sono trasmessi attraverso i servizi di media audiovisivi e radiofonici, essi saranno invece interdetti dal codice del consumatore ed eventualmente anche dal codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, in quanto pubblicità ingannevole e sanzionati gli autori in via pecuniaria e amministrativa (da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000) dall'Antitrust. Altrimenti, nel caso di pubblicità subliminale ingannevole trasmessa a mezzo dei servizi media audiovisivi o radiofonici o attraverso la stampa periodica o quotidiana, l'Antitrust prima di procedere, dovrà richiedere il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |